Malattia
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Come stabilito del CCNL, il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti per malattia per il seguente numero di giorni di calendario:
8 giorni di calendario per anzianità fino a 6 mesi.
10 giorni di calendario per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni.
15 giorni di calendario per anzianità oltre i 2 anni.
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Come stabilito dal CCNL, i giorni di malattia, definiti come giorni di calendario, sono retribuiti nel modo seguente:
fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto (carenza)
dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Nel CNNL, i giorni di calendario sono definiti nelle note a verbale come i 30esimi della mensilità. Ciò implica che la paga corrisposta in caso di malattia è calcolata su base giornaliera e rappresenta 1/30 del salario mensile.
Vedrai la retribuzione di malattia con una voce separata sulla busta paga:
Nota che in caso di rapporti convivente, la speciale indennità per vitto e alloggio deve essere inclusa, cosa che l'app farà automaticamente.
Al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia.
Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro.
Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.
I contributi sono calcolati solo per le ore di malattia retribuite.
Se il collaboratore è assente per malattia per un intero trimestre, è necessario inviare all'INPS una comunicazione di sospensione contributiva.
Se l'assenza è inferiore a un trimestre, non è necessaria alcuna comunicazione; le settimane di malattia non retribuite saranno registrate come non lavorate, con 0 ore di contribuzione.
Il TFR, la tredicesima e le ferie continuano a maturare normalmente durante il periodo di malattia, fino alla fine del periodo di conservazione del posto di lavoro.